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- filiazione patrilineare
- migrazione delle figlie presso un'altra casa
- in assenza di un figlio maschio: integrazione genero come consanguineo
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- affermazione legami cognatici
- matrimonio come strumento di coesione oligarchica
- affermazione matrimonio viriilocale (spose sottomesse a padre, marito, figlio)
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- ponderazione del valore della dote in base al prestigio della famiglia dello sposo
- Estendere alleanze matrimoniali con gruppi sociali meno agiata
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- parità dei sessi in termini di successione, in assenza di testamento
- maggiore autonomia, limitata alla presenza di un tutore legale "per infirmitas sexus e levitas animi"
- in caso di divorzio la dote veniva restituita alla moglie
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- dal IV al XI sec tramonto ordinamento giuridico romano (patria potestas) e integrazione con le consuetudini delle popolazioni germaniche
- particolarismo giuridico
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- tendenza a mantenere unito il patrimonio nonostante gli statuti ne prevedessero la suddivisione in parti uguali tra i figli maschi
- dal XIV affermazione della linea agnatizia
- dal XII al XIV presenza di sentenze a favore delle donne in materia di eredità