LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO

  • Period: 1 CE to 1 CE

    CONTRATTO

    Il contratto è l'accordo tra due parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale
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    PROPOSTA

    PROPOSTA
    In questa prima fase ci sono due soggetti: il proponente cioè colui che propone di stipulare un contratto e l'accentante cioè colui che dovrà accettare.
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    TRATTATIVE E COMPROMESSO

    TRATTATIVE E COMPROMESSO
    Può accadere che l'accettante non è d'accordo con quello che ha proposto il proponente quindi può fare una controproposta e nasceranno una serie di trattative dove i ruoli del proponente e dell'accettante si invertiranno. Nel corso delle trattative possono decidere di stipulare un contratto preliminare che consiste in un contratto con il quale le parti obbligano a concludere in un momento successivo il contratto definitivo
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    REVOCA

    REVOCA
    La proposta può essere revocata prima dell'accettazione del contratto.
  • 5

    ACCETTAZIONE

    ACCETTAZIONE
    Deve essere conforme alla proposta fatta in precedenza e tempestiva cioè deve arrivare al proponente entro il termine indicato nella proposta. Avviene in forma scritta.
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    CONCLUSIONE

    CONCLUSIONE
    Il contratto è concluso quando uno dei due soggetti coinvolti accetta le proposte dell'altro. Lì cominciano a decorrere gli effetti del contratto.
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    INVALIDITA'

    INVALIDITA'
    L'invalidità avviene quando il contratto presenza alcuni vizi e difetti che lo rendono inefficace. La nullità quando nel contratto mancano elementi essenziali, la causa è illecita o quando è presente un oggetto impossibile, illecito o indeterminato. L'annullabilità quando la volontà di una delle parti proviene da una persona incapace di agire o è viziata. La rescissione avviene quando un contratto è stato concluso a condizioni ingiuste o sproporzionate per la presenza di circostanze anomale.
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    SCIOGLIMENTO

    SCIOGLIMENTO
    Si parla di scioglimento del contratto quando gli effetti del contratto stesso cessano. Può derivare dalla volontà delle parti. Si può verificare nell'ipotesi di mutuo dissenso quando le parti decidono di non dare più esecuzione a un contratto e di liberarsi reciprocamente dagli impegni assunti, recesso quando una parte comunica all'altra parte la sua intenzione di non dare più esecuzione al contratto e ripensamento consiste nel recedere il contratto senza indicare i motivi.
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    RISOLUZIONE

    RISOLUZIONE
    La risoluzione ha un'efficacia retroattiva tra le parti in quanto è come se il contratto non fosse mai esistito. La risoluzione può essere richiesta o per inadempimento quando una delle due parti non esegue o esegue male la prestazione, o per impossibilità sopravvenuta quando la prestazione diventa impossibile dopo la conclusione del contratto infine per eccessiva onerosità sopravvenuta quando una prestazione di una parte diventa difficile da eseguire rispetto alla prestazione dell’altra parte