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Period: 1150 BCE to 1150 BCE
sciopero del 1150 a.C.
Il primo sciopero della storia di cui abbiamo notizia si verificò intorno al 1150 a. C. Durante il regno di Ramses gli operai addetti alla costruzione dei templi di Tebe protestarono per un ritardo della paga composta da grano, pesci, legumi -
8 ore di lavoro, 8 di svago, 8 per dormire Australia
Otto ore di lavoro, otto di svago, otto per dormire': con questo slogan, coniato in Australia nel 1855, si aprì la strada a rivendicazioni generali e alla ricerca di un giorno in cui tutti i lavoratori potessero incontrarsi per affermare la propria autonomia e indipendenza. -
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8 ore di lavoro, 8 di svago, 8 per dormire Chicago
“8 ore di lavoro, 8 di svago, 8 per dormire”. Con questo motto i primi movimenti sindacali del secolo decimonono iniziarono a rivendicare il diritto ad una dignità operaia. Il 1° maggio 1866, a Chicago venne approvata la prima legge sulle 8 ore; -
Legge n.80
legge 17 marzo 1898, n. 80. Essa introduceva nel sistema normativo del Regno l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con il merito, seppur limitato ad alcuni settori produttivi. -
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La legge Carcano sul lavoro delle donne e dei fanciulli
La legge 19 giugno 1902, n. 242, ad imitazione di precedenti esperienze straniere, vieta alle donne di qualsiasi età i lavori sotterranei per ragioni morali e sociali; proibisce l'impiego delle donne minorenni nei lavori pericolosi e insalubri determinati con decreto reale. -
Period: to
La Cassa nazionale di maternità
Nel 1910 la Legge n. 250 istituisce la Cassa nazionale di maternità (obbligatoria) amministrata dalla Cassa nazionale di previdenza. Nel 1927 la Cassa nazionale di maternità crea i primi consultori materni. -
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La costituzione
La costituzione Italiana entra in vigore il 1 gennaio 1948. L'articolo 1 della Costituzione italiana dice che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro -
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Lo statuto dei lavoratori
Si definisce Statuto dei Lavoratori la Legge 20 maggio 1970 n. 300, che reca “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”.