-
Dichiarazione proclamata dall'assemblea generale e che ha come obiettivo quello di enunciare diritti e libertà del fanciullo. Nell'Art. 23 espone i diritti e le libertà del fanciullo mentalmente o fisicamente disabile.
-
Approvata dall’ONU nel 1971, equipara i diritti delle persone con ritardo mentale ai diritti riconosciuti a tutti gli esseri umani, con particolare attenzione al bisogno di protezione contro i rischi di sfruttamento, da tutelarsi con appropriate procedure legali.
-
Norme in favore dei mutilati ed invalidi civili volte a facilitare l'accesso a servizi, agevolazioni, assegni e abbattimento dei limiti di interesse generale.
-
Approvata dalla Risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU del 9 dicembre 1975, proclama eguali diritti civili e politici per le persone con disabilità. Tale Dichiarazione sancisce l’eguaglianza di
trattamento nell’accesso ai servizi che favoriscono lo sviluppo delle capacità delle persone con disabilità e la loro integrazione sociale. -
Strategia generale fondata sull’assunto dell'”uguaglianza di opportunità” quale mezzo per consentire la piena partecipazione delle persone disabili a tutti gli aspetti della vita e dello sviluppo sociale ed economico.
-
La legge 104 è la legge quadro di tutela dei soggetti diversamente abili, il cui scopo, in estrema sintesi, è la rimozione delle cause invalidanti e la promozione dell’autonomia, della socializzazione e dell'integrazione.
-
Decreto legislativo che introduce un riordino della disciplina in materia sanitaria e che introduce, per la prima volta e in maniera generica, i " livelli essenziali e uniformi di
assistenza". -
Risoluzione contenente direttive atte a consentire a tutti i cittadini di partecipare, in maniera egualitaria, alla vita della società. Pur non rappresentando uno strumento giuridicamente vincolante dimostra un rilevante impegno morale e politico da parte degli Stati membri ad agire ed a cooperare nella definizione di strategie per la parità di opportunità per i disabili.
-
"Atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per disciplinare i compiti delle unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali in relazione alla predisposizione della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"
-
Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 << Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate >>.
-
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato -
La presente Legge, intitolata "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", è la legge per l'assistenza, finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone disabili e non disabili e alle famiglie in difficoltà.
-
Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici
Art.1 co.2:"E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso
ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e
ai servizi di pubblica utilita' da parte delle persone disabili, in
ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3
della Costituzione." -
Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro. Nel Titolo III, Capo II sono presenti articoli riguardanti l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
-
L'Assemblea delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità che, attraverso i suoi 50 articoli, indica la strada che gli Stati del mondo devono percorrere per garantire i diritti di uguaglianza e di inclusione sociale di tutti i cittadini con disabilità. Si basa su otto principi guida finalizzati a garantire l’effettiva attuazione dell’uguaglianza attraverso la rimozione degli impedimenti ambientali e culturali esistenti.
-
Con la presente legge il parlamento Italiano ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007.
-
"Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie."
-
Riforma della "buona scuola" che ha introdotto, fra le altre cose, obiettivi come " La promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità" e "L'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale."
-
Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e sostituzione integrale del DPCM 29 novembre 2001 (dove per la prima volta sono stati definiti nel dettaglio i LEA)
-
Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilità. -
Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità.
-
Legge-delega che affida al governo l'adozione, entro 20 mesi dall'entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi per la revisione ed il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. La finalità perseguita è quella di garantire alla persona con disabilità il riconoscimento della propria condizione tale da consentire il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali.